Associazione per una Rivoluzione Democratica
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Bozza statuto e prossima riunione coordinamento

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Messaggio  Leonardo Mazzei Mar 14 Apr 2009, 21:25

In vista della prossima riunione del coordinamento fissata per sabato prossimo 18 aprile, a Firenze (ore 10), allego una prima bozza di statuto, in modo da poter avviare la discussione da subito.

Ovviamente lo statuto dovrà essere approvato dalla prossima assemblea nazionale ed abbiamo quindi tempo. Tuttavia iniziarne a discutere è certamente utile.

Più in generale mi pare che dobbiamo andare a comporre l'ordine del giorno della riunione.
Dico la mia, invitando gli altri a fare altrettanto.
Nell'ultima riunione del coordinamento (14 marzo), avevamo deciso di dedicare la riunione di sabato allo statuto ed al sito, sul quale dovremo fare il punto.
Naturalmente la riunione sarà un'occasione per analizzare la situazione generale e per sviluppare il dibattito anche alla luce di alcune sollecitazioni provenienti dalla lista e dal forum.
In più credo che dobbiamo dare concretezza alla campagna astensionista per le europee.

Leonardo

PS - prendete la bozza per quello che è: una bozza appunto, che ha a monte una discussione ancora embrionale.
D'altronde senza alcuna bozza la discussione sarebbe sicuramente più difficile.

********************
ASSOCIAZIONE PER UNA RIVOLUZIONE DEMOCRATICA

Bozza di Statuto

Finalità

Art. 1 – L’Associazione per una Rivoluzione Democratica (ARD) nasce per avviare una risposta politica all’involuzione della società italiana, nel quadro di una pesantissima crisi economica mondiale, in presenza di una profonda spinta reazionaria che si alimenta del disastro prodotto dall’omologazione delle forze della sinistra.
Il compito fondamentale dell’ARD è quello di lavorare ad un progetto globale di fuoriuscita dal capitalismo, verso una società che metta al centro il bene comune in base ai principi di libertà, uguaglianza e fraternità.

Art. 2 – Nel perseguire questo obiettivo, che richiede anche un primo processo aggregativo, l’ARD promuove il confronto e la collaborazione con tutte le forze disponibili a muoversi nella stessa direzione.
L’evoluzione dell’Associazione verso forme politiche ed organizzative più avanzate dipenderà dunque dalle circostanze e dal concreto procedere del progetto. In ogni caso tutte le decisioni riguardanti l’eventuale trasformazione dell’Associazione spettano all’Assemblea nazionale.


Criteri di adesione

Art. 3 – L’adesione all’ARD è individuale ed avviene sulla base della condivisione del documento costitutivo (“Per una rivoluzione democratica”) e del presente Statuto.
L’adesione, aperta a tutte le persone che abbiano compiuto i 16 anni, viene formalizzata con una tessera che prevede una quota di iscrizione obbligatoria. Tale quota, nei suoi valori minimi e massimi, viene stabilita dall’Assemblea nazionale.
Sempre l’Assemblea nazionale definisce i criteri dell’eventuale ripartizione delle quote tessera ai vari livelli organizzativi.

Art. 4 – L’iscrizione viene richiesta di norma al circolo territoriale. Ove questo non fosse costituito l’adesione può essere richiesta al coordinamento regionale competente.
L’iscrizione può essere revocata dallo stesso organismo che l’ha rilasciata, con motivazione dettagliata in merito.


Democrazia interna

Art. 5 – Tutti gli iscritti hanno pari diritti e pari doveri. Essi hanno diritto alla piena informazione sulle decisioni assunte e sulle discussioni in corso negli organismi nazionali (coordinamento e gruppi di lavoro). Tale informazione verrà assicurata dai mezzi di comunicazione telematica dell’Associazione.

Art. 6 – Ogni organismo dell’ARD è tenuto alla massima trasparenza. Le decisioni, sempre assunte a maggioranza semplice, sono impegnative per l’insieme degli aderenti.
Ogni iscritto ha il diritto di esprimere le proprie opinioni, anche in contrasto con le decisioni prese, con l’accesso ai mezzi di comunicazione dell’Associazione.


Le strutture di base dell’Associazione

Art. 7 – L’Associazione si organizza in circoli territoriali (di norma provinciali), che possono essere costituiti da un minimo di 5 aderenti. I circoli di una stessa regione possono raccordarsi tra loro costituendo appositi coordinamenti regionali.
Ogni struttura – territoriale o regionale – oltre a sviluppare l’iniziativa generale dell’Associazione, promuove la sua crescita articolandone l’iniziativa e contribuendo alla sua elaborazione complessiva.

Art. 8 – I circoli territoriali, nell’ambito degli orientamenti generali assunti dall’Assemblea nazionale, decidono autonomamente le proprie iniziative politiche, organizzative e finanziarie.
Essi, in base anche alla propria consistenza numerica, si dotano di propri organismi di coordinamento eleggendo in ogni caso un responsabile.

Art. 9 – I circoli territoriali, in occasione di ogni Assemblea nazionale ordinaria, eleggono il proprio rappresentante all’interno del coordinamento nazionale.


L’Assemblea nazionale

Art. 10 – L’Assemblea nazionale (AN) viene convocata dal coordinamento nazionale una volta all’anno. In casi di particolare urgenza il coordinamento può convocare un’assemblea straordinaria, ma sempre con un preavviso di 15 giorni.
La convocazione straordinaria può essere richiesta anche da un terzo degli iscritti.

Art. 11 – Partecipano di diritto all’assemblea nazionale tutti gli iscritti in regola con il pagamento delle quote.
Tale norma potrà essere modificata dall’AN in presenza di una crescita organizzativa tale da rendere necessaria per il futuro un’assemblea per delegati. In tal caso l’AN provvederà ad indicare le regole per l’elezione dei delegati.

Art. 12 – L’Assemblea nazionale è l’organo decisionale fondamentale dell’Associazione. Essa ha i seguenti compiti:
a) Discutere e deliberare sugli orientamenti generali, le linee programmatiche, le campagne nazionali dell’ARD.
b) Definire gli strumenti politico-organizzativi corrispondenti ai compiti di cui sopra, tra i quali quelli necessari nel campo dell’informazione.
c) Eleggere, di norma a scrutinio palese, la quota del coordinamento nazionale di sua competenza. Lo scrutinio sarà invece segreto se richiesto da almeno un quinto dei presenti.
d) Fissare le quote tessera ed i relativi criteri di ripartizione.

Art. 13 – Nell’adempiere alle funzioni di cui al comma c dell’art. 11, l’AN si ispira ai criteri di funzionalità e rappresentatività, ma anche alla necessità di contrastare ogni possibile ossificazione dei ruoli nazionali.
In questo senso, la quota (50%) del coordinamento nazionale di competenza dell’AN verrà eletta in occasione di ogni assemblea, sia essa ordinaria che straordinaria.


Il coordinamento nazionale

Art. 14 – Il coordinamento nazionale è la struttura collettiva che assume i compiti di coordinamento ed iniziativa politica tra un’assemblea e l’altra.
Il coordinamento nazionale:
a) Coordina le attività dei gruppi di lavoro e dei circoli territoriali.
b) Assume posizioni politiche di carattere nazionale, sottoponendole – quando non sia impedito da oggettive ragioni di urgenza – al parere preventivo di tutti gli aderenti attraverso i normali strumenti di comunicazione telematica.
c) Mantiene e sviluppa rapporti politici con le realtà potenzialmente interessate a collaborare con il progetto dell’ARD.
d) Convoca l’Assemblea nazionale, proponendone l’ordine del giorno.
e) Si dota delle strutture necessarie a garantirne il corretto funzionamento (Gruppi di lavoro, strumenti di informazione, tesoriere, responsabili ad hoc per incarichi che si rendessero necessari).
f) Decide l’utilizzo delle risorse economiche in base a precisi criteri di priorità politica e redige (a cura del tesoriere) un bilancio economico annuo da sottoporre alla prima Assemblea nazionale.

Art. 15. – Al fine di garantire, oltre alla funzionalità, anche la rappresentanza politica e territoriale, il coordinamento nazionale viene eletto al 50% dai circoli territoriali ed al 50% dall’Assemblea nazionale.
Il numero complessivo dei suoi componenti varia perciò in funzione del numero dei circoli (ad esempio 10 circoli eleggono 10 membri, gli altri 10 vengono eletti dall’AN).
In relazione alla crescita organizzativa dell’Associazione, ed allo scopo di evitare organismi pletorici, potrà determinarsi la necessità di una rappresentanza su base regionale e non di circolo. Una eventuale decisione in tal senso spetta all’AN ed andrebbe in vigore a partire dall’assemblea successiva.


Modifiche allo Statuto e scioglimento

Art. 16 – Lo Statuto potrà essere modificato dall’Assemblea nazionale con la presenza del 50% + 1 degli aventi diritto e con una maggioranza dei 3/4 dei presenti.
Le modifiche allo Statuto possono essere proposte dal coordinamento nazionale uscente o da un decimo degli iscritti all’Associazione.

Art. 17 – Lo scioglimento dell’ARD può essere deciso solo dall’AN con la presenza del 50% + 1 degli aventi diritto e con una maggioranza dei 3/4 dei presenti.


Norme transitorie

Art. 18 – Il presente Statuto entra in vigore all’atto della sua approvazione da parte dell’Assemblea nazionale, con la maggioranza qualificata dei 3/4 dei presenti.

Art. 19 – Nella fase transitoria, precedente alla prossima Assemblea nazionale, i circoli eleggono il proprio rappresentante nel coordinamento nazionale, come previsto dall’art. 9. Qualora l’AN non approvasse le norme proposte sulle modalità di composizione del coordinamento nazionale le elezioni di cui sopra dovrebbero considerarsi nulle.

Leonardo Mazzei

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